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Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 2001, n.413

Costituzione e Regolamento del gioco "www.crocette.com"

Per le note al presente regolamento si veda la G.U. della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 324 del 14 dicembre 2001 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l'articolo 1 della Costituzione;
  • Visto il regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552;
  • Visto il regio decreto 25 gennaio 1900, n.35;
  • Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
  • Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;
  • Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
  • Sentita l'Autorità per lo scambio culturale tra i popoli;
  • Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 settembre 1998;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari esteri;

E M A N A

Il seguente regolamento:

  • Sezione prima - Prerequisiti per l'iscrizione
    • Art. 1 - Definizioni
        Ai fini del presente regolamento s'intende:
      • per "partecipante" si intende qualsiasi persona accettata e regolarmente iscritta, nonché in regola con il pagamento dell'anno in corso.
      • per "stato", nell'accezione del Gioco delle crocette (in seguito: Crocetta), si intende ogni stato indipendente e sovrano,  la cui organizzazione di governo cioè non dipenda da un altro Stato.
      • per "crocetta" qualsiasi permanenza, anche minima in uno stato indipendente (...) accertabile da prova fotografica ovvero da due o più testimoni oculari come indicato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    • Art. 2 - Requisiti
      • Requisiti etici
      • Accettazione da parte del gruppo
      • Possibilità di revoca
        • Il Consiglio ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento e senza addurre giustificazione o motivazione alcuna l'iscrizione di un partecipante. Tale decisione è inappellabile.
        • Una volta iscritto il partecipante non ha più diritto ad essere rimosso se non su esplicito consenso del gruppo.
  • Sezione seconda - Regolamento Operativo
    • Art. 3 - Ottenimento e convalida della crocetta
      • la crocetta viene ottenuta visitando uno Stato
      • non sono da considerarsi Crocette, in quanto privi del requisito dell'indipendenza, stati membri di Stati federali, territori d'oltremare, dipendenze, stati a sovranità speciale, etc... (la lista dei territori dipendenti è attualmente in composizione)
      • La visita di un territorio dipendente consente tuttavia l'ottenimento della crocetta relativa allo Stato da cui dipende. (es.: visita a Gibilterra = crocetta Regno Unito)
      • Il riconoscimento internazionale o l'appartenenza ad Organizzazioni Internazionali non costituiscono dei requisiti per lo status di Crocetta (es.: Repubblica Popolare Cinese e Taiwan sono entrambi Crocette, sebbene solo la prima sia diplomaticamente riconosciuta dalla Repubblica Italiana e sia parte dell'ONU.)
    • Art. 4 - Non ottenimento della crocetta
      • La crocetta non viene ottenuta in caso di:
        • scali aeroportuali, anche con passaggio di dogana, ma senza uscita dall'area aeroportuale estesa. es.: non valido passaggio tra terminals, trasferimento da arrivi internazionali e partenze EU.
        • passaggi ferroviari. La semplice discesa sui binari non ė accettabile. Perché la crocetta venga convalidata e' necessaria l'uscita dalla stazione.
        • passaggi autostradali. es.: passaggio per Monaco, sull'autoroute A8 francese, senza l’uscita al relativo casello.
        • navigazione marittima in mari territoriali o navigazione aerea in spazio atmosferico sovrastante uno Stato (sorvolo)
        • permanenza su navi o aerei non consente l'ottenimento dello crocetta per il relativo Stato della bandiera, anche qualora in acque internazionali o spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.
        • permanenza in ambasciate o consolati in altri territori.
        • permanenza in lembi di terra concessi a stati esterni a vario titolo, quali cimiteri di guerra, aree militari ecc.
    • Art. 5 - Limiti temporali di permanenza
      • Non sussistono limiti temporali di permanenza 
    • Art. 6 - Limiti spaziali
      • Non sussistono limiti spaziali, oltre il passaggio del confine di stato (vedere tuttavia eccezioni Art. 4)
    • Art. 7 - Visite multiple non hanno valore
    • Art. 8 - Il calcolo delle crocette riflette la situazione politica-internazionale attuale ed in continuo aggiornamento.
      • Il punteggio delle crocette prevede cambiamenti di sovranità (annessioni, separazioni, ecc.)
        • es.: la visita di Hong Kong anche precedente il 1 luglio 1997 (ritorno alla sovranità cinese) a partire da quella data viene modificata in crocetta CINA. (prima Regno Unito)
        • es.: La crocetta RUSSIA ottenuta visitando Kiev prima del 1991, è attualmente valida come crocetta UCRAINA. La Crocetta RUSSIA viene persa (a meno che non si sia visitato anche un’area sotto la sovranità dell’attuale Russia).
      • Ne segue che l’indipendenza dei popoli è condizione favorevole per il gioco delle crocette, mentre ogni politica imperialista è contraria al nostro spirito e ripudiata da Crocette.com.
  • Sezione terza - Accesso alle informazioni
    • Art. 9 - Riservatezza dei dati e delle informazioni personali
      • Tutti i dati forniti al momento dell'iscrizione, le foto, l'elenco degli stati sono considerati pubblici ed esulano da qualsiasi applicazione delle norme sulla privacy.
      • In particolare è avvisato chi tra le sue crocette ha sequenze del tipo: Italia, Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia, Cuba, Thailandia ecc.
    • Art. 10 - Funzioni di accesso alle informazioni
      • La classifica ufficiale è quella pubblicata nell'apposita sezione di www.crocette.com
      • Ogni altra classifica, distribuita su qualsiasi supporto o media è da considerarsi temporanea e non valida a meno di esplicita approvazione; ogni suo utilizzo con fini diversi sarà perseguito a norma di legge
      • L'accesso in lettura è libero a chiunque ed incondizionato; la modifica dei dati è subordinata all'approvazione dal parte del Consiglio.
    • Art. 11 - Informazioni annullate o modificate
  • Sezione quarta - Disposizioni
    • Art. 12 - Chi viene scoperto ad aver barato su uno o più stati viene immediatamente escluso dalla classifica e dal gruppo (P.S. Turati (Guardasigilli) ci ha provato un paio di volte..)

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Busto Arsizio, addì 1 febbraio 2003

GUSSONI, Presidente del Gruppo
Erba, Presidente del Consiglio dei Ministri
Orlandi, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali
Colombo R., Ministro per i rapporti con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Turati

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2003

Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 3

 
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